Associazione

Statuto di Alteritas – Interazione tra i popoli

 

Art. 1 – Denominazione e Sede

  1. È costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e nel rispetto dell’Art.12 delle preleggi del Codice Civile, l’associazione denominata: “ALTERITAS – Interazione tra i popoli”.
  2. Se l’Associazione procederà all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione potrà essere integrata con l’acronimo ETS (Ente di Terzo Settore) in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
  3. Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale
  4. L’associazione ha sede in Via Seminario n. 8 – Verona.
  5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

Art. 2 – Durata

  1. L’associazione ha durata illimitata.

 

Art. 3 – Statuto e sua efficacia

  1. L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
  2. Se l’associazione procederà all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore agirà nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. e delle relative norme di attuazione.
  3. L’assemblea può deliberare eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto e altri regolamenti per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
  4. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
  5. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

 

Art. 4 – Finalità e Attività

  1. L’associazione esercita in via prevalente una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità scientifiche, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
    • L’associazione studia in modo multidisciplinare le forme di contatto e di scambio tra culture e popoli di diverse origini, lingue, culture e tradizioni nello spazio e nel tempo.
    • Oltre al coordinamento di singoli progetti di ricerca Alteritas organizza convegni, conferenze, giornate tematiche interdisciplinari, attività formative, attività informative e presentazioni di volumi.
  2. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività dei propri associati, sono:
    • ricerca scientifica di particolare interesse sociale (D.Lgs.117/2017, Art.5, C.1, lett.h);
    • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Lgs.117/2017, Art.5, C.1, lett.i);
    • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (Lgs.117/2017, Art.5, C.1, lett.z).
  3. mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:
    • Promozione della ricerca sull’interazione tra i popoli (in senso antropologico, archeologico, storico, artistico, sociologico, linguistico, etc.);
    • Partecipazione a bandi locali, nazionali e internazionali per sostenere e promuovere la ricerca sull’interazione tra i popoli e aspetti correlati;
    • Sottoscrizione di convenzioni e accordi con enti pubblici e privati finalizzati al sostegno e diffusione della ricerca scientifica sull’interazione dei popoli;
    • Diffusione dei risultati delle ricerche effettuate sul tema dell’interazione tra i popoli;
    • Valorizzazione dei diversi patrimoni culturali dei popoli;
    • Organizzazione di eventi (mostre, congressi, meeting, viaggi di ricerca), attività formative e didattiche;
    • Qualsiasi attività culturale e di ricerca inerente ai popoli, alle loro culture e alle loro interazioni;
    • Promuovere la vita associativa tramite la valorizzazione delle specificità territoriali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, federalismo cooperativo e solidarietà, attraverso la creazione/sostegno/coordinamento di strutture associative che:
      • abbiano le medesime finalità di “Alteritas – Interazione tra i popoli”;
      • siano rappresentative del territorio regionale in cui operano;
      • in quanto riconosciute dall’Assemblea dei Soci di “Alteritas – Interazione tra i popoli”, assumano medesima denominazione (o una affine) con la relativa indicazione territoriale;
      • che sottoscrivano e si conformino all’apposito regolamento, approvato dall’Assemblea dei Soci di “Alteritas – Interazione tra i popoli”, che ne regola i rapporti.
      • L’uso del logo e del marchio è concesso da “Alteritas – Interazione tra i popoli” alle associazioni testé descritte (d’ora in poi, Strutture Territoriali) è da considerarsi a tempo indeterminato. Tale uso è subordinato a una reciproca collaborazione e può cessare a seguito di espressa deliberazione dell’Assemblea dei Soci qualora venissero a mancare le condizioni sopra citate.
  4. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.
  1. L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

 

Art. 5 – Ammissione

  1. Sono ammesse all’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi, accettano il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
  2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se l’associazione procederà all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
  3. L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
  4. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
  5. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
  6. Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.
  7. L’aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
  8. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
  9. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
  10. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

 

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

  1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
  2. Gli associati hanno il diritto di:
    • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
    • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
    • votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
    • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 22;
    • denunziare i fatti che ritengono censurabili;
  3. Gli associati dell’associazione hanno il dovere di:
    • versare la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
    • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

 

Art. 6 – Lavoratori, Volontari e attività di Volontariato

  1. Per il raggiungimento delle finalità e lo svolgimento delle attività di cui all’Art.4 l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
  2. Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
  3. All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

 

Art. 7 – Perdita della qualifica dell’associato

  1. La qualità di associato si perde per morte, mancato versamento della quota associativa, recesso o esclusione.
  2. L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
  3. L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
  4. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione

 

Art. 8 – Gli Organi Sociali

  1. Gli organi dell’associazione sono:
    • Assemblea degli associati
    • Consiglio direttivo
    • Presidente
    • Organo di controllo (organo eventuale)
    • Organo di revisione (organo eventuale)
  1. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

 

Art. 9 – L’Assemblea

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta:
    • Con diritto di voto, da tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale;
    • Con diritto di parola, dai legali rappresentanti delle Strutture Territoriali.
  2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.
  3. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  4. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
  5. Alla scadenza del mandato e nei casi di dimissioni, decadenza della maggioranza dei membri del consiglio direttivo l’assemblea dei soci è convocata per il rinnovo degli organi. L’assemblea, quando convocata per il rinnovo degli organi è convocata con all’ODG:
    • Elezione del Presidente;
    • Determinazione della composizione del Consiglio Direttivo in base alle specifiche caratteristiche dell’Associazione;
    • Elezione, su proposta del Presidente, di uno o più Vicepresidenti e degli altri componenti del Consiglio Direttivo tenendo conto che devono essere comunque attribuite le responsabilità di segretario/a e dell’amministrazione;

L’elezione del Consiglio Direttivo avviene:

    • di norma a scrutinio segreto, con scheda di votazione riportante in ordine alfabetico i nominativi dei candidati. Ciascun socio può votare per un numero di candidati non inferiore all’unità più prossima a 1/4 e non superiore all’unità più prossima ai 3/4 del numero dei membri la Presidenza da eleggere. Qualora le liste presentate e riportate su scheda non contengano complessivamente il numero dei componenti la Presidenza da eleggere, i soci possono votare anche nominativi non compresi nella scheda di votazione;
    • su richiesta di almeno i 2/3 dei soci presenti in Assemblea, per alzata di mano, quando i candidati siano in numero uguale o inferiore ai componenti da eleggere.
  1. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
  2. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
  3. Tanto nell’assemblea ordinaria quanto in quella straordinaria, è ammessa la partecipazione e l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

 

Art. 10 – Compiti dell’Assemblea

  1. L’assemblea:
    • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
    • approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
    • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
    • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
    • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
    • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
    • delibera sulle modificazioni del regolamento interno;
    • delibera sul riconoscimento o l’eventuale decadenza delle Strutture Territoriali;
    • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  2. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

 

Art. 11 – Validità assembleare

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
  3. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ degli associati.
  4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

 

 

Art. 12 – Consiglio Direttivo

 

  1. Il Consiglio Direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
  2. Il consiglio direttivo è composto da 3 a 5 membri (compreso il presidente) eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
  3. Dura in carica per 4 anni.
  4. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo fosse composto da soli 3 membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
  5. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
  6. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
  7. In particolare, tra gli altri compiti:
    • amministra l’associazione;
    • attua le deliberazioni dell’assemblea;
    • predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
    • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
    • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
    • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
    • è responsabile degli adempimenti connessi all’eventuale iscrizione nel RUNTS (Registro Unificato Nazionale del Terzo Settore);
    • disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati;
    • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
    • compie ogni atto amministrativo e organizzativo utile e necessario, salvo che non sia esplicita competenza dell’assemblea dei soci, per la nascita/sviluppo/coordinamento delle Strutture Territoriali;
    • determina l’importo della quota associativa.
  8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  9. Il presidente dell’associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto all’ Art.9.

 

Art. 13 – Il Presidente

  1. È eletto dall’Assemblea dei Soci a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
  2. Presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea.
  3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
  4. Il presidente convoca e presiede l’Assemblea Ordinaria/Straordinaria dei Soci e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
  5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 

Art. 14 – Organo di controllo (Organo eventuale)

  1. L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nel caso in cui si proceda all’iscrizione al RUNTS e si venga a sostanziare quanto previsto dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. L’organo di controllo:
    • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
    • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
    • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

Art. 15 – Organo di Revisione legale dei conti (Organo Eventuale) 

  1. L’ Organo di Revisione Legale dei Conti è nominato nel caso in cui si proceda all’iscrizione al RUNTS e si venga a sostanziare quanto previsto dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017.

È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

 

 Art. 16 – Libri Sociali

  1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
    • il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
    • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
    • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali;
    • il registro dei soci, tenuto a cura del consiglio direttivo.
  2. Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

 

 Art. 17 – Risorse economiche

  1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
    • quote associative;
    • contributi pubblici e privati;
    • donazioni e lasciti testamentari;
    • rendite patrimoniali;
    • attività di raccolta fondi;
    • rimborsi da convenzioni;
    • attività inerenti a bandi e progetti sostenuti da enti pubblici e privati;
    • proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

 

Art. 18 – I beni

  1. I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
  2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

 

 Art. 19 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

  1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

 

 Art. 20 – Bilancio

  1. Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
  2. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce.

 

 Art. 19 – Bilancio sociale

  1. L’associazione redige il Bilancio Sociale, ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari, nel caso in cui si proceda all’iscrizione al RUNTS e al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17.

 

 Art. 20 – Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

  1. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

 

Art. 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio 

  1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

 

 Art. 23 – Disposizioni finali

  1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

 Art. 24 – Norme Transitorie

  1. Nel caso in cui si proceda a quanto necessario per l’iscrizione al RUNTS:
    • Con riferimento allo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, questo avverrà a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
    • L’attività di raccolta fondi avverrà in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.
    • Con riferimento ai doveri dei soci, la denuncia dei fatti che si ritiene censurabili avviene ai sensi dell’art. 29 del CTS.
    • Le entrate dell’associazione saranno connesse a quanto ammesso ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
    • Il divieto di distribuzione degli utili e l’obbligo di utilizzo del patrimonio sarà effettuato ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
    • Il Bilancio:
      • È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione;
      • Il consuntivo sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
    • Gli associati volontari saranno assicurati secondo quanto previsto dall’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Verona, 29.10.2020
Il Presidente
Roberto Da Molin

Per associarsi di prega di inviare il modulo qui allegato, compilato e firmato, a segreteria@alteritas.it

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